Il nostro studio ha rappresentato una federazione sportiva nazionale in un procedimento dinanzi ai tribunali di Losanna contro la sua federazione internazionale, chiedendo che una risoluzione dell’Assemblea Generale della federazione internazionale fosse dichiarata nulla e priva di effetto, o in subordine annullata, unitamente all’adozione di misure provvisorie urgenti in attesa dell’esito di tale azione.
La controversia è sorta dopo che il nostro cliente è stato escluso dall’Assemblea Generale annuale della federazione internazionale, nel corso della quale l’Assemblea ha votato per espellere il nostro cliente dalla qualifica di membro nazionale riconosciuto, nonostante il nostro cliente rimanesse ufficialmente riconosciuto dal proprio Comitato Olimpico Nazionale come ente preposto alla gestione di tale disciplina sportiva nel proprio Paese. Il nostro cliente non è mai stato ascoltato in merito alla questione e ha appreso della risoluzione solo in via informale.
Agendo per conto del nostro cliente, abbiamo presentato un ricorso dinanzi al tribunale svizzero competente chiedendo la dichiarazione di nullità, o in subordine l’annullamento, della delibera, sulla base del fatto che essa era stata adottata in grave violazione dei diritti fondamentali di adesione del nostro cliente e dello stesso statuto della federazione internazionale.
Data l’urgenza, in particolare il rischio che gli atleti del nostro cliente non potessero competere a livello internazionale, abbiamo inoltre ottenuto un provvedimento provvisorio straordinario che sospendeva tutti gli effetti della delibera.
Il presente caso illustra l’efficacia dei provvedimenti giudiziari d’urgenza dinanzi ai tribunali svizzeri nel tutelare i diritti di affiliazione di una federazione sportiva contro decisioni illegittime del proprio organo di governo internazionale.